DOPPIA LAUREA, CI SIAMO QUASI
A seguire testo della relazione che ho tenuto in Aula alla Camera dei deputati sul provvedimento “Doppia laurea” (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore) — 11 ottobre 2021
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Grazie, Presidente.
Vorrei anch’io, anzitutto, esprimere preoccupazione per i fatti del fine settimana, grande solidarietà alla CGIL e a chi ha subito violenze e aggressioni, vicinanza alle donne e agli uomini delle nostre forze dell’ordine.
E vorrei anche dire che trovo molto bello che stamattina ci occupiamo di opportunità per i giovani e università subito dopo aver chiuso la discussione generale su una riforma costituzionale con cui introdurremo la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile nella nostra Costituzione!
Venendo al punto all’ordine del giorno, il provvedimento di cui oggi cominciamo l’esame è il testo unificato che la VII Commissione ha predisposto all’esito di un lavoro che ha preso le mosse da più proposte di legge, d’iniziativa di deputati e deputate di più gruppi — Schullian, Ascani, Minardo, Sasso, Lattanzio — e del CNEL.
Parliamo quindi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, oggetto raro di questi tempi! E di un testo unificato che in Commissione è stato approvato all’unanimità.
Con questo provvedimento ci occupiamo di una norma di quasi 90 anni fa (l’articolo 142, secondo comma, del regio decreto n. 1592 del 1933!), che vieta a uno studente l’iscrizione contemporanea a più università o istituti di istruzione superiore, a più facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto, e a più corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola.
Stiamo parlando di una norma totalmente anacronistica che è stata introdotta nell’anno in cui negli Stati Uniti veniva brevettata la radio FM… e che pretendiamo valga ancora oggi, nell’anno in cui per la prima volta un privato cittadino è andato da solo nello spazio!
La finalità della proposta di legge che discutiamo — e spero in tempi brevissimi arriveremo ad approvare qui alla Camera — è di abrogare questo divieto e rendere possibile la doppia iscrizione contemporanea a due corsi di studio di istruzione superiore.
Dico corsi di studio “di istruzione superiore”, e non semplicemente corsi di studio “universitari”, perché — ed è un punto bellissimo del provvedimento — consentiamo la piena e libera doppia iscrizione anche nell’ambito dei corsi erogati dagli istituti dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica: se c’era attesa tra i giovani che frequentano l’università, altrettanta ce n’era tra i giovani che frequentano conservatori o accademie. Su questo tornerò tra poco, Presidente.
Prima, vorrei provare a rispondere alla domanda più importante di tutte, quella che restituisce il valore e il senso di questa proposta di legge.
La domanda è: perché? Perché è importante consentire la doppia iscrizione contemporanea? Perché facciamo tutto questo?
Lo facciamo per favorire l’interdisciplinarietà e la contaminazione tra saperi diversi — anche molto diversi e distanti tra loro — perché i nostri giovani siano meglio attrezzati a farsi strada in un mercato del lavoro fatto di figure sempre più ibride e dove la dicotomia tra scienze sociali e scienze dure sarà sempre più un ricordo del passato.
Lo facciamo quindi perché le nostre studentesse e i nostri studenti abbiano un’opportunità in più — anzi, letteralmente, raddoppino le loro opportunità — di immaginare liberamente il proprio percorso di studio e di vita.
Lo facciamo per adeguare la normativa italiana a quella di altri Paesi europei che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio. Non permetterlo vorrebbe dire continuare a tenere le università italiane col freno a mano tirato e impedire che diventino più attrattive anche per attrarre studenti stranieri.
Tra l’altro oggi siamo al paradosso per cui il divieto di “doppia iscrizione” impedisce agli atenei italiani di stringere accordi con altri atenei italiani per il rilascio di titoli congiunti, mentre possono accordarsi per lo stesso fine con atenei stranieri e possono solo con questi ultimi definire corsi di studio integrati che culminano nel rilascio di un titolo “congiunto” (joint degree) o di un “doppio” titolo (double degree).
Non possiamo continuare a tollerare che i nostri giovani sentano di dover necessariamente andare a Madrid o Lione o Leiden per poter portare avanti due corsi di studio allo stesso tempo!
Andare a studiare in Europa è un’esperienza unica che cambia la vita, e en passant, Presidente, dico pure che dovremo capire come renderla possibile per tutti, e anche come fare in modo che poi chi vuole rientrare e ha un titolo di studio estero non impazzisca dietro alla burocrazia e alle carte per tornare magari a fare un dottorato in Italia o anche solo per partecipare ad un concorso pubblico… Ma questo incoraggiamento ad andare in Europa non può restare legato ad una mancanza, ad una deficienza, dell’ordinamento italiano!
Vengo adesso ad una descrizione più dettagliata della proposta di legge.
L’ARTICOLO 1 abroga il citato secondo comma dell’articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933 e stabilisce che –fermo restando in ogni modo, ovviamente, l’obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti per l’iscrizione al singolo corso di studi — è consentita l’iscrizione contemporanea alle seguenti coppie di corsi (vi prego di fare attenzioni alle congiunzioni e alle disgiunzioni):
- due corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale;
- un corso di laurea o di laurea magistrale e un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
- un corso di dottorato di ricerca o di master e un corso di specializzazione medica.
Le iscrizioni contemporanee sono consentite presso istituzioni sia italiane sia estere.
Cosa resterà NON consentito?
Due situazioni molto specifiche, e direi di buon senso (anche se per ragioni diverse).
La prima: non sarà consentita la doppia iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master.
La seconda: non ci si potrà iscrivere a due dottorati contemporaneamente.
Segnalo inoltre che non abbiamo toccato quanto disposto dal decreto ministeriale n. 270 del 2004 in materia di criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
Per quanto riguarda i corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale è apparsa opportuna una disciplina speciale.
In Commissione abbiamo scelto di confermare l’impostazione liberale generale della legge per questi corsi e di rendere quindi possibile la doppia iscrizione anche a corsi a numero programmato a livello nazionale. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche peculiari di questi corsi abbiamo preferito rimandare ad un regolamento la definizione dei criteri in base ai quali consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari di questo tipo.
L’articolo 4, comma 2, prevede pertanto l’adozione da parte del Ministro dell’università e della ricerca di un apposito regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’ARTICOLO 2 reca disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 1, ma riferite alle istituzioni dell’AFAM.
Qui la situazione di partenza era più complessa.
Mentre infatti dal 1933 non era mai stato toccato il divieto di doppia iscrizione all’università, per le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica — in sostanziale deroga al disposto del regio decreto del 1933 — la legge n. 240 del 2010 (all’articolo 29, comma 21) aveva già autorizzato la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso alcune istituzioni dell’AFAM, vale a dire i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza.
Fino ad oggi, però, questa facoltà è rimasta limitata e soggetta a condizioni e vincoli che ne hanno ridotto significativamente la portata. La legge del 2010 aveva infatti rimandato a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità organizzative per consentire questa doppia iscrizione università-istituzioni AFAM e il decreto ministeriale 28 settembre 2011 aveva sostanzialmente subordinato la doppia iscrizione all’approvazione dei competenti organi dell’università e dell’istituzione AFAM, i quali la concedono dopo aver verificato la compatibilità della doppia iscrizione con gli obblighi di frequenza e con l’impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso.
Insomma, c’era sempre qualcuno che doveva autorizzarti, approvare, decidere ex ante quanto eri capace di impegnarti e fare sacrifici per seguire due corsi contemporaneamente.
Come se non bastasse, il decreto ministeriale di dieci anni fa aveva anche stabilito che i crediti formativi acquisibili dallo studente non potevano comunque essere più di 90 per anno, a parte quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti. Si capisce quindi come fino ad oggi sia rimasta un’opportunità “calmierata”!
L’articolo 2 del nostro provvedimento toglie queste condizioni e vincoli e assicura alle istituzioni AFAM una perfetta corrispondenza e parallelismo con quanto prevediamo per le università.
Sempre tenendo fermo anche in questo caso l’ovvio obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti per l’iscrizione al singolo corso di studi, è consentita adesso l’iscrizione contemporanea, anche presso più istituzioni AFAM, alle seguenti coppie di corsi:
- due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master (co. 1);
- un corso di diploma accademico di primo o secondo livello e un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione;
- un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e un corso di specializzazione.
L’iscrizione contemporanea è consentita, anche in questo caso, presso istituzioni italiane o estere e può riguardare anche i corsi accreditati ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005.
Si tratta dell’articolo in base al quale, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento su procedure, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica nel settore — regolamento che non è ancora intervenuto — l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali con determinate caratteristiche.
Analogamente a quanto previsto per le università, non è consentita la doppia iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM.
Quanto all’iscrizione contemporanea a corsi AFAM e a corsi universitari, l’articolo 2 chiarisce che è consentita nel limite di due iscrizioni. In altre parole, ci si può iscrivere a due corsi AFAM oppure a due corsi universitari oppure ad un corso AFAM e un corso universitario.
La proposta di legge non si limita ad abrogare formalmente il divieto di doppia iscrizione. Ci siamo anche molto pre-occupati di rendere materialmente possibile la doppia iscrizione.
L’articolo 4, comma 1, demanda a un decreto ministeriale il compito di definire le modalità per facilitare — sottolineo “facilitare” — agli studenti la doppia iscrizione universitaria, in particolare ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria.
Lo stesso decreto dovrà definire le modalità per favorire il conseguimento da parte degli studenti di titoli finali doppi o congiunti, sulla base di convenzioni tra università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
Cosa vuol dire?
Che con l’entrata in vigore della legge ciascuna studentessa o studente potrà iscriversi liberamente — e quindi senza dover aspettare alcuna “autorizzazione”– a due università e quindi ad un percorso di “doppia laurea”.
Ma il sistema universitario nel suo complesso dovrà fare di tutto per evitare che la vita di questa studentessa o studente diventi impossibile!
Facilitare.
Accompagnare.
Fare in modo di rendere il più possibile compatibile, giorno dopo giorno, la doppia iscrizione e quindi i corsi, gli esami.
Sappiamo che non sarà un esercizio facile, ma proprio per questo, Presidente, noi contiamo sulla massima attenzione della Ministra e di tutto il Ministero dell’Università e della Ricerca, e sulla piena collaborazione di tutti gli Atenei — di ogni Rettore e di ogni Rettrice d’Italia — nella fase di attuazione.
Noi abbiamo il potere — e il dovere — di rimuovere un divieto vecchio di un secolo!
Abbiamo il diritto di prescrivere… ma sono anche molto consapevole, Presidente, che il nostro è un Paese dove il progresso civile, economico e sociale è fatto per il 20% dalle leggi che facciamo, e per l’80% da come le attuiamo.
Ho avuto modo di intervenire proprio su questo, lo scorso 23 settembre, su invito del presidente Ferruccio Resta, all’Assemblea della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), e ho trovato grande attenzione, che mi fa ben sperare!
Il decreto ministeriale dovrà essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere proprio della CRUI, del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).
Per le parti di competenza dovrà essere sentito anche il Ministro dell’Istruzione.
Infatti, allo stesso decreto ministeriale è demandato di stabilire, oltre che le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente (universitario), anche le modalità di raccordo con il curriculum dello studente (delle scuole secondarie di secondo grado). In particolare si prevede l’accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).
Misure analoghe sono previste per la doppia iscrizione a istituzioni dell’AFAM. A questo fine l’articolo 4, al comma 3, prevede un decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare sempre entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere — questa volta — del Consiglio universitario nazionale (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).
C’è un punto del provvedimento di cui abbiamo molto discusso e a cui abbiamo prestato grande attenzione in Commissione.
La “doppia laurea”, Presidente, non deve essere un’opportunità solo per chi se la potrà permettere.
Deve dare a tutti — e anzitutto ai più capaci e meritevoli, a prescindere dalla storia di chi li ha messi al mondo e dalla porzione di geografia in cui sono cresciuti — la possibilità di giocarsela di più e meglio, che sia in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Solo l’impegno, solo queste capacità dovranno contare.
Per questo, vale a dire per rendere sostenibile la doppia iscrizione anche per le studentesse e gli studenti meno abbienti, e rendere quindi anche in questo caso materialmente possibile intraprendere un percorso di doppia laurea, l’articolo 3 dispone che chi si iscrive contemporaneamente a due corsi beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a sua scelta (a scelta cioè della studentessa o dello studente), ma gode comunque dell’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica, in presenza dei requisiti previsti, ad entrambe le iscrizioni.
Tradotto: se una studentessa o uno studente è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie, domani lo sarà anche per la sua seconda iscrizione… ad una seconda laurea!
Infine, all’articolo 3 è previsto che le università e le istituzioni AFAM redigano annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di studio e ad attività formative successive al conseguimento del titolo. È una disposizione che era contenuta nella proposta di legge del CNEL e che abbiamo ritenuto di conservare.
Cosa succederà quando questa legge entrerà in vigore?
Sono certo, Presidente, che se sarà attuata bene dal ministero e se gli atenei reagiranno favorevolmente come confido, tantissimi giovani — e anche più di qualcuno diversamente giovane — vorrà approfittarne e iscriversi a due lauree contemporaneamente.
Ma sarà importante verificare per bene, numeri alla mano, quanto questa legge avrà funzionato, e come.
Per questo con l’articolo 5 abbiamo previsto che il Ministro dell’università e della ricerca presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione di impatto della stessa, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmetteranno annualmente al Ministero.
Ripeto: la relazione del Ministro dovrà raccontare non gli adempimenti formali o gli iter amministrativi, ma l’impatto della legge: dati, dati, dati. Auspico che questi dati possano essere raccolti in maniera aperta e omogenea tra i diversi Atenei e che il ministero si faccia carico di organizzare e guidare questo esercizio di buona politica.
Questa relazione dovrà essere presentata entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 6 — infine — ordina l’invarianza finanziaria del provvedimento, disponendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono quindi provvedere nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda infine i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva — che sono stati attentamente valutati nella fase finale dell’esame in sede referente:
- la I Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni;
- la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione;
- la XI Commissione ha espresso parere favorevole secco.
Mi lasci concludere, Presidente, con due brevi considerazioni.
La prima: ci sono migliaia di ragazze e ragazzi là fuori che chiedono che il divieto del 1933 venga abrogato; e che questa abrogazione avvenga in fretta.
Non ha idea, presidente, di quanto questa misura sia sentita, di come sia già diventata anche più di quello che è: un simbolo di modernizzazione dell’Italia e di apertura sul mondo; un simbolo di quanto conti riconoscere l’impegno e il sacrificio; un simbolo di emancipazione di una nuova generazione di ragazze e ragazzi in ogni parte d’Italia.
La doppia laurea è un diritto all’opportunità.
Anche per questo, dobbiamo assolutamente fare in modo che questa proposta diventi legge in tempo utile perché dispieghi tutti i suoi effetti al più tardi a partire dal prossimo anno accademico.
La seconda considerazione — e chiudo presidente — riguarda la necessità che questa proposta di legge, non appena sarà legge dello Stato, venga conosciuta da studentesse e studenti. Serve una grande campagna di informazione, che comincia nelle scuole secondarie, in particolare con gli studenti degli ultimi anni, e finisce ben oltre gli anni dell’università.
Soprattutto, insieme all’informazione e prima dell’informazione, serviranno politiche mirate di orientamento.
Quando c’era il divieto e ci si poteva iscrivere ad una laurea sola, l’orientamento era quello universitario: sceglievi la laurea a cui iscriverti. Ma quando questo divieto non ci sarà più, tutto cambierà. Perché non si tratterà di scegliere una seconda laurea, ma di capire come avventurarsi in un mondo dove competenze anche distanti tra loro potranno essere ricombinate per creare professionalità nuove e rare, per inventare nuovi mestieri, per trovarsi un posto unico al mondo.
Per questo servirà un orientamento diverso: non per capire quale titolo di laurea un ragazzo o una ragazza vorrà avere, ma per capire chi nella vita vorrà essere.
La scuola, signora Presidente, anzitutto la scuola… ma assieme alle università e alle organizzazioni del terzo settore e di tutta la società civile, dovranno nei prossimi anni immaginare percorsi per accompagnare la “scoperta di sé” di tutti i nostri adolescenti.
Il contrario di una generazione smarrita è una generazione orientata.
A noi sta, Presidente, trasformare tutte le ragazze e i ragazzi d’Italia in pionieri.
Dando loro ogni strumento utile per esplorare, sperimentare, creare.